Meglio affidarsi ad una ditta di Assistenza legale design in quanto la produzione su larga scala è lo sbocco normale di ogni opera di disegno industriale destinata ad essere sfruttata attraverso processi di produzione seriali.
Tale caratteristica non osta quindi alla tutela autorale, in aggiunta a quella derivante dalla privativa industriale, nel caso che il modello di design presenti un carattere creativo e un valore artistico. Abbiamo già affrontato il tema della tutela autorale del design industriale a proposito delle creazioni artistiche degli stilisti di moda. Infatti, ai sensi dell’art. 2 n. 10 della legge sul diritto d’autore sono ricomprese nella protezione anche “le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.”
Vale dire che, in aggiunta alla tutela prevista dal Codice della Proprietà Industriale tramite la registrazione del disegno o modello che presenti le caratteristiche della novità e del carattere individuale (art. 31) vi può essere anche la tutela del diritto d’autore, essendo le opere del disegno industriale incluse dalla legge nell’elenco (al n. 10 dell’art. 2 l.d.a. sopra richiamato) delle possibili opere dell’ingegno protette.
Tale tutela può aggiungersi a quella prevista dal CPI qualora nell’opera di design siano riscontrabili i requisiti, ulteriori a quelli richiesti per la registrazione del modello quale design, previsti dalla legge sul diritto d’autore: il carattere creativo e il valore artistico. Non mi dilungo qui sulla interpretazione che dei due requisiti hanno dato la dottrina e la giurisprudenza: ci basti comprendere che per creatività si intende “l’impronta personale” dell’autore, innovativa rispetto ad opere analoghe e già note; e che per valore artistico si intende quell’ingrediente estetico tale da far rientrare il modello nella fascia alta delle opere di design.
Ora, una recente sentenza della Corte di cassazione in sede penale, con data di deposito 22 gennaio 2018 ha ritenuto sussistente il reato di “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci” dell’art 517 cod. pen. con riferimento alla riproduzione non autorizzata di opere di design che, al di là di qualsiasi registrazione per la privativa industriale, siano comunque protette per il semplice fatto della creazione dall’ art. 2, n. 10, legge sul diritto d’autore (l. n. 633/1941).
La Suprema Corte conferma quindi che l’opera di design è in sé a tutelabile prescindere da una registrazione di privativa industriale. Ma tale sentenza è interessante perché afferma anche un’altra cosa che fa chiarezza di una questione controversa. Si legge infatti nella motivazione della sentenza che non vale quindi il rilievo, fatto valere in sede di ricorso, che i prodotti in questione risulterebbero connotati da una forma facilmente riproducibile in modo seriale e su larga scala e che non possono per ciò solo ritenersi espressione di un particolare stile individuale dell’autore.
Anzitutto, risponde la Corte al ricorrente, non è necessario, ai fini del riconoscimento del valore artistico delle opere di design, che esse siano stimate come vere proprie espressioni dell’arte figurativa, costituendo questo solo uno dei possibili indici del predetto valore, né che siano oggetto di una registrazione di privativa industriale (necessaria invece per la contestazione del reato di cui all’art 473 “ Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni” cod. pen.); inoltre, la produzione su larga scala è lo sbocco normale di ogni opera di disegno industriale, destinata ad essere sfruttata attraverso processi di produzione seriali.
Link Utili:
Contatti (Sito Ufficiale)
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Sviluppo Economico)
Siamo anche su Youtube (Youtube)